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Famiglia
Assegno di maternità

È un contributo economico che il Governo ha stabilito di dare alle mamme che, nel periodo di astensione obbligatoria, non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità, a cui corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell’art. 13, 2 comma, della L. 1204/1971, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. L’assegno, corrispondente a 5 mensilità, è erogato in unica soluzione per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo che non abbia superato i 6 anni di età.

Per richiedere il contributo bisogna:

1. essere cittadine italiane, oppure essere cittadine comunitarie o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, e residenti nel territorio dello Stato;

2. non beneficiare di alcuna tutela economica della maternità. Qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore al limite stabilito, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta al Comune per la concessione della quota differenziale;

3. avere un figlio nato o entrato nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o per adozione senza affidamento;

4. far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche che, calcolate in base all’indicatore di situazione economica (ISE) non siano superiori al limite stabilito sulla base del numero dei componenti il nucleo stesso.

La domanda va presentata al proprio Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

L’assegno verrà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.



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