Regolamento per l'utilizzo di Parco Sebellin
ART. 1 – DEFINIZIONE
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del parco comunale “Sebellin”. Il disciplinare viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore storico, culturale, naturalistico e ambientale e nel contempo determinare principi e regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile del parco.
ART. 2 – APERTURA
Il Parco Sebellin è aperto al pubblico dal 1 aprile al 30 ottobre. L'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti che saranno predisposte e rese pubbliche dall’Ufficio Ecologia prima dell’apertura del mese di aprile, ogni anno.
Al di fuori degli orari stabiliti, l'accesso al Parco Comunale è consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio con idoneo provvedimento.
ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO
Il comportamento degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza. Ogni utente è tenuto al rispetto dell’ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli utenti. Per tutto il parco valgono le seguenti regole:
- le feste di compleanno potranno avere luogo solo previa autorizzazione del Responsabile Servizi alla Persona e comunque per ragazzi fino a 14 anni (il modulo richiesta è reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune);
- è vietato circolare con cicli (ammessi solo per i minori di anni 6), motocicli, automezzi o altri mezzi di locomozione, ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di servizio;
- è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- è vietato sporcare ed imbrattare il suolo e le attrezzature;
- è vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
- è vietato abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente gli animali dimoranti nel parco;
- è vietato utilizzare impropriamente panchine, arredi, fontane, giochi dei bimbi;
- è vietato utilizzare le attrezzature ricreative alle persone maggiori di anni 14;
- è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l’incolumità delle persone;
- è vietato il gioco del pallone organizzato degli adulti, è consentito il gioco spontaneo dei bambini;
- i bambini al di sotto degli 8 anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte;
- è vietato bivaccare o installare attrezzature da campeggio, allestire gazebo, piantare pali, attrezzature espositive ed ogni altra qualsivoglia struttura, salvo espresse autorizzazioni;
- è vietato posare qualsiasi segnaletica e/o pubblicità mediante striscioni o volantinaggio all’interno dell’area;
- è vietata la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo di beneficenza o filantropici autorizzati dall’amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del Regolamento di Igiene Ambientale.
Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale per consentire particolari manifestazioni locali ed occasionali.
ART. 4 – UTILIZZO
Al di fuori dell' utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito l’utilizzo per attività collettive, manifestazioni, iniziative culturali, ricreative e didattiche, solo su espressa richiesta scritta debitamente autorizzata.
L’autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l’ambiente naturale del Parco.
L’utilizzo del Parco Sebellin da parte di soggetti privati, associazioni, comitati o di altri organismi, fuori dagli orari di apertura del Parco, è soggetto al pagamento della tariffa stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale;
Le manifestazioni dovranno svolgersi soltanto sui viali esistenti senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica del Parco, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.
In ogni caso l’utilizzo del Parco non preclude al pubblico l’accesso negli orari di apertura.
ART. 5 – SANZIONI
Le violazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni previste, dal Regolamento di Igiene Ambientale, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell’ambiente.
Art. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI
In tutti i casi di infrazione delle norme del presente disciplinare, l’autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.
Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.
Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente disciplinare da parte degli utenti.
Eventuali reclami o segnalazioni inerenti l’area e le strutture in parola vanno comunicati al personale dell’Ufficio Tecnico Manutenzioni del Patrimonio, i cui nominativi recapiti saranno pubblicizzati con apposito avviso in loco.
Art. 7 – VIGILANZA E CUSTODIA
L’attività di vigilanza relativa all’applicazione del presente disciplinare è esercitata dagli agenti di Polizia Locale e dagli altri corpi di polizia statale.
Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente disciplinare da parte degli utenti ed all’accertamento delle infrazioni anche mediante l’identificazione dei soggetti trasgressori.
ART. 8 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE
II presente regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.