Sostegni economici per famiglie

Informazioni utili

Assegno unico ed universale per i figli (AUU)

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli è una prestazione, istituita dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, che a decorrere dal 1° marzo 2022:
– è erogata mensilmente dall’INPS (tramite bonifico su conto corrente) a tutti i nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante apposita domanda;
– spetta a tutti i nuclei familliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati);
– ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso non si volesse presentare l’ISEE, è comunque possibile presentare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno: le detrazioni fiscali per i figli a carico fino a 21 anni, gli assegni per il nucleo familiare numeroso (con almeno 3 figli minori di 18 anni), gli assegni familiari, il premio alla nascita (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè).

La domanda si può presentare:
– dal sito web www.inps.it accedendo al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” mediante credenziali SPID almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi;
– contattando il call center inps al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
– tramite enti di patronati/CAF.

Maggiori informazioni sono disponibili al link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html

Assegno di maternità

È un contributo economico che il Governo ha stabilito di dare alle mamme che, nel periodo di astensione obbligatoria, non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità, a cui corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell’art. 13, 2 comma, della L. 1204/1971, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. L’assegno, corrispondente a 5 mensilità, è erogato in unica soluzione per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo che non abbia superato i 6 anni di età.

Per richiedere il contributo bisogna:

  1. essere cittadine italiane, oppure essere cittadine comunitarie o extracomunitarie, residenti, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno valido;
  2. non beneficiare di alcuna tutela economica della maternità. Qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore al limite stabilito, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta al Comune per la concessione della quota differenziale;
  3. avere un figlio nato o entrato nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o per adozione senza affidamento;
  4. far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche che, calcolate in base all’indicatore di situazione economica (ISEE) non siano superiori per l’anno 2023 al limite stabilito di euro 19.185,13 con riferimento ad un nucleo con tre componenti.

L’assegno di maternità per l’anno 2023 è pari ad € 383,46 nel limite massimo di cinque mensilità (€ 1.917,30).  La domanda va presentata al proprio Comune di residenza (all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali) entro 6 mesi dalla data del parto, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

L’assegno verrà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune (non dalla data della domanda).

Per la compilazione dell’ISE/ISEE, ci si può rivolgere ad uno dei CAAF/CAF con i quali il Comune di Rossano Veneto la stipulato apposita convenzione.

Il servizio è gratuito.

A SEGUIRE I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTESTAZIONE ISEE (indispensabile ai fini della domanda di assegno maternità) E LE SEDI DEI CAF/CAAF CONVENZIONATI E DEPLIANT INFORMATIVO.

Assegno nucleo familiare numeroso

Assegno per il nucleo familiare numeroso
È un contributo economico che il Governo ha stabilito di dare alle famiglie nelle quali siano presenti il richiedente che deve essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido, residente e con 3 o più figli minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Per richiedere il contributo bisogna:

  1. essere cittadini italiani o comunitari o dextracomunitari in possesso di permesso di soggiorno valido, residenti;
  2. essere conviventi con almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni, anche nel caso di minori figli solo del coniuge o di minori ricevuti in affidamento preadottivo;
  3. far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche che, calcolate in base all’indicatore della situazione economica (ISEE), non siano superiori al limite stabilito sulla base del numero dei componenti il nucleo stesso (limite ISEE fissato per l’anno 2022 pari ad euro 8.955,98 con riferimento ad un nucleo con cinque componenti).

Per l’anno 2022 può essere presentata domanda esclusivamente per i mesi di gennaio e/o febbraio come stabilito dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in quanto dal 1 marzo 2022 l’Assegno per il nucleo familiare numeroso verrà sostituito dall’Assegno Unico ed Universale ai figli.

Per la compilazione dell’ISE/ISEE, ci si può rivolgere ad uno dei CAAF/CAF con i quali il Comune di Rossano Veneto ha stipulato apposita convenzione.

Il servizio è gratuito.

A SEGUIRE I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTESTAZIONE ISEE (indispensabile ai fini della domanda di assegno per il nucleo familiare numeroso) E LE SEDI DEI CAF/CAAF CONVENZIONATI E DEPLIANT INFORMATIVO.

Pagina aggiornata il 19/12/2023

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